CONDIZIONI CONTRATTO AVITUR
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
1. PREMESSA
NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO premesso che: il decreto legislativo n. 111 del
17.03.95 di attuazione della Direttiva 90/314/Ce dispone a protezione del consumatore
che l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore
si rivolge, debbano essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento
delle loro attività (art. 3/1 lett. A d.lgs.111/95) il consumatore ha il diritto
di ricevere copia del contratto di vendita del pacchetto turistico (ai sensi
dell'art. 6 del d.lgs. 111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente
al Fondo di garanzia di cui all'art.18 delle presenti condizioni generali. La
nozione di pacchetto turistico (art. 2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente: i pacchetti
turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti il tutto compreso,
risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata
superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente
almeno 1 notte: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori al trasporto
o all'alloggio che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico.
2. FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico è regolato oltre che dalle
presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione
di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto sia che abbia ad oggetto
servizi da fornire sia in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato
dalle disposizioni in quanto applicabili della L. 27.12.1977 n.1084 di ratifica
ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio
(CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopraccitato Decreto Legislativo
111/95.
3. SCHEDA TECNICA
L'Organizzatore AVITUR OLBIA (SS) è in possesso di:
-LICENZA N. 56 DELL'ASSESSORATO AL TURISMO DELLA REGIONE SARDEGNA.
-Fideiussione Regione Sardegna n. 167.502574.64 Fondiaria.
-Polizza assicurativa per la responsabilità civile Compagnia europ assistance
n.20.054. Il presente catalogo é valido dal 01.01.2011 al 31.12.2011;
tutti i prezzi sono espressi in Euro. Data di redazione del programma 10/10/2010.
Il presente programma e’ stato redatto in conformità alle disposizioni della
Legge Regionale n. 13 del 13.7.88. Le fotografie generiche di spiagge o panoramiche
rappresentano rigorosamente "scenari di Sardegna", ma talvolta non
si riferiscono alla specifica località indicata a margine di ogni pagina. Fotografie:
archivio Avitur. Tutti i consumatori che fruiscono dei servizi inclusi nel presente
catalogo beneficiano automaticamente della polizza Europ Assistance, medico no-stop
+ bagaglio + annullamento viaggio con condizioni come pubblicate. 3.1
PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO PRATICA: In caso di annullamento della
prenotazione da parte del consumatore al di fuori delle ipotesi di cui al punto
7 e delle cause incluse dalla polizza Europ Assistance, Avitur addebiterà le
seguenti penali al netto delle spese di gestione mai rimborsabili: annullamenti
comunicati fino a 30 giorni lavorativi (sabato escluso) prima della partenza
penale 10%. Annullamenti comunicati da 29 a 21 giorni lavorativi (sabato escluso)
prima della partenza penale 30%. Annullamenti comunicati da 20 a 11 giorni lavorativi
(sabato escluso) prima della partenza penale 50%. Annullamenti comunicati da
10 a 4 giorni lavorativi (sabato escluso) prima della partenza penale 75%. Annullamenti
comunicati da 3 a 0 giorni lavorativi (sabato escluso) prima della partenza penale
100%.
4. PRENOTAZIONI
L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione
del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma,
anche a mezzo sistema telematico, al cliente direttamente o presso l'agenzia
di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute
nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi
previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio
del viaggio.
5. PAGAMENTI
All'atto della prenotazione o all'atto della richiesta impegnativa dovrà essere
versato un acconto del 30% del pacchetto; il saldo della prenotazione
dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza. Il mancato pagamento
delle somme di cui sopra alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva
espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore
la risoluzione di diritto.
6. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento
a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti.
Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto
in conseguenza alle variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante,
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse
di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di
cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento
al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra, alla data di redazione del programma
come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli
eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo
forfettario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata
nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
7. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti
ipotesi:
aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%, modifica
in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili
come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente
considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso,
ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: ad usufruire
di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo, o con la
restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico
abbia valore inferiore al primo; alla restituzione della sola parte di prezzo
già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni
lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore
dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o
di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto
l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro
il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle
ipotesi elencate verranno addebitati gli importi delle penali indicate nella
scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo oltre al costo della quota
di iscrizione o costo individuale di gestione pratica. Nel caso di gruppi precostituiti
tali somme verranno concordate di volta in volta.
8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi per iscritto
la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto
turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta
di un pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del
precedente articolo 7). Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti
anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo
previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore
e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito
e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli
diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico
alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l'organizzatore che annulla
(ex. Art. 1469 bis n.5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto
dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi
di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal
precedente art. 7 comma 4° qualora fosse egli ad annullare.
9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L'organizzatore, qualora dopo la partenza di trovi nell'impossibilità di fornire
per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le
prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo
in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione
alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata
dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario
previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e dei posti e lo rimborserà
nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello
delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
10. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: l'organizzatore
ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata
per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità
del cessionario; il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del
servizio (ex art. 10 d. lgs. 111/95) ed in particolare i requisiti relativi al
passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; il soggetto subentrante rimborsi
all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella
misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento
del saldo del prezzo nonché degli importi di cui al 3° comma del presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore
di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata
entro il termine di cui al precedente 1° comma. L'organizzatore non sarà pertanto
responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei
terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata
dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento
valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno
e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza,
diligenza e rispetto ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione
del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché
ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al
pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i
danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle
sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio
del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del
danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto
di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore,
all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne
risulti possibile l'attuazione.
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo
od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni
delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza
di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità
dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore
si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione
della stessa da parte del consumatore.
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a
meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese
iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei
servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente
prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione
del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti
dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni
nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità
previsti dalle leggi o convenzioni sopracitate.
14. LIMITE DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni
caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni
internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato
la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto
aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di
Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV)
sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore.
In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di 2.000 Franchi
oro Germinal per danno alle cose previsto dall'art. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi
oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall'art. 1783
Cod. Civ.
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte
dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi
a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore ed
il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 13 e 14), quando
la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o
è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero
da un caso fortuito o di forza maggiore.
16. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore
senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore,
vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo
mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore
o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro
presso la località di partenza.
17. FONDO DI GARANZIA
È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività
Produttive il Fondo di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art.
21 D. lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore
o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: rimborso del prezzo
versato; suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero Il fondo deve altresì fornire
un immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da
paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento
dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del
12/10/1999 (ai sensi dell'art. 21 n. 5 D. lgs. N. 111/95).
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
DISPOSIZIONI NORMATIVE: i contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio
di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico,
non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni
della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31, per quanto
concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione
nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo
servizio oggetto di contratto.
CONDIZIONI DI CONTRATTO: a tali contratti sono altresì applicabili
le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti
turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5, art. 7; art. 8; art. 9; art.
10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non
determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie
di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto
di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc. ) va pertanto intesa con
riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi
turistici (venditore, soggiorno, ecc.). Informativa ai sensi della legge. Comunicazione
obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della L. 269/98.
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla
prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi
all'estero. Il rispetto dei bambini non conosce frontiere.
PRIVACY: si informa che tutti i dati personali verranno trattati
nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e che il trattamento
dei dati personali è diretto all'espletamento da parte della Società delle prestazioni
che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non
saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta
del consumatore.
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