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NON SARAI MAI SOLO
Condizioni Generali Assicurazioni incluse
Tutti i nostri viaggi includono la Polizza Viaggi Tour Operator di Europ Assistance, che dà diritto, in caso di necessità alle seguenti prestazioni di assistenza e garanzie assicurative:

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
-Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24
-Rientro del convalescente
-Consulenza medica
-Prolungamento del soggiorno all'estero
-Invio di un medico in Italia in casi di urgenza
-Invio urgente di medicinali all'estero
-Segnalazione di un medico specialista all’estero
-Interprete a disposizione all’estero
-Rientro sanitario
-Anticipo spese di prima necessità
-Rientro con un familiare assicurato
-Rientro anticipato
-Rientro degli altri assicurati
-Legale a disposizione all’Estero
-Viaggio di un familiare / accompagnamento dei minori

GARANZIE ASSICURATIVE

Rimborso Spese Mediche
Nel caso si debbano sostenere in conseguenza di infortunio o di una malattia improvvisa spese mediche, farmaceutiche ospedaliere, per cure urgenti, verranno rimborsate:
-per viaggi in Italia fino ad un massimo di Euro 500,00
-per viaggi in Europa e Paesi del Bacino Mediterraneo fino ad un massimo di Euro 3.000,00
-per viaggi nel resto del Mondo fino ad un massimo di Euro 3.000,00
Bagaglio, Effetti Personali
Nel caso di furto, smarrimento o avaria che potrebbe subire il proprio bagaglio, verranno risarciti i danni:
per viaggi in Italia ed in Europa fino ad un massimo di Euro 500,00
per viaggi nel Mondo fino ad un massimo di Euro 500,00
Spese di Annullamento Viaggio
In caso di annullamento di un viaggio prenotato, in seguito a infortunio, malattia improvvi sa o gravi motivi familiari, è previsto il rimborso della penale addebitata fino alla concor renza del massimale stabilito dal Tour Operator.

OGGETTO DELL’ ASSICURAZIONE
Europ Assistance assicura il rimborso della penale di annullamento (escluse le spese di gestio ne pratica) addebitata dall'organizzazione viaggi o dall'agenzia all’Assicurato quando il viaggio o la locazione prenotati vengono annullati prima della partenza in seguito ad una delle seguenti cause, ovunque si siano verificate, purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia improvvisa, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità a partecipare al viaggio) o decesso dell’assicurato;
del coniuge, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora. Se tali persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all’assicurato stesso in caso di malattia grave ed improvvisa o infortunio, l’assicurato deve dimostrare che la sua presenza è necessaria;
di eventuali accompagnatori, purché assicurati, iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente all’Assicurato stesso.
b) danni materiali che colpiscono la casa dell'Assicurato in seguito a incendio o calamità naturale per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza;
c) impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturale, o il luogo di partenza del viaggio organizzato o il bene locato:
d) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione a giudice popolare successivamente alla iscrizione al viaggio;
e) annullamento del viaggio e/o locazione da parte dell'organizzazione viaggi per cause di forza maggiore (guerre, epidemie, scioperi, motivi politici, indisponibilità dei mezzi di trasporto, ecc.) entro i limiti contemplati nel Regolamento del programma di viaggio.
f) impossibilità ad usufruire delle ferie già pianificate in seguito ad assunzione o liceziamento da parte del datore di lavoro.

DECORRENZA E OPERATIVITÁ DELLA GARANZIA
La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e dura fino all’inizio del viaggio e/o locazione, intendendosi per inizio del viaggio il momento in cui l'Assicurato dovrebbe presentarsi alla stazione di partenza.

DELIMITAZIONI
Viene rimborsata per intero la penale addebitata all'Assicurato (escluse le spese di gestione pratica) fino a concorrenza del massimale previsto nel contratto con l'organizzazione di viaggio pubblicato dallo stesso sui propri cataloghi.
Il massimale non potrà comunque superare Euro 5.000,00 per Assicurato.
In caso di rinuncia, per quanto previsto al punto a) di più Assicurati iscritti al viaggio insie me e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto a non più di quattro Assicurati per un ammontare globale massimo di Euro 15.000,00 per sinistro.
In caso di rinuncia determinata da malattia, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di una franchigia pari al 20% dell’ammontare della penale stessa; qualora la penale fosse superiore al massimale garantito, la franchigia verrà calcolata su quest'ultimo.
In caso di malattia grave ed improvvisa o di infortunio, di una delle persone indicate al punto a) 1, 2, 3, è data facoltà ai medici di Europ Assistance di effettuate un controllo medico.

COSA È ESCLUSO
La garanzia è esclusa quando la rinuncia è causata da:
1) infortunio, malattia o decesso di persone di età superiore a 80 anni;
2) infortunio, malattia o decesso verificatosi anteriormente al momento della prenotazione
o malattia preesistente alla prenotazione;
3) stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti;
4) mancata comunicazione dell'indirizzo ove sono reperibili le persone indicate all'art.. 1)
punto a) 1, 2, 3:
5) malattie nervose e mentali;
6) motivi di lavoro diversi da quelli garantiti;
7) furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio.
La prestazione è inoltre esclusa quando l'Assicurato non abbia dato all’organizzazione viaggi o all’agenzia ed anche direttamente a Europ Assistance comunicazione per iscritto, mediante: telegramma telex o telefax, della formale rinuncia al viaggio e/o locazione prenotati entro cinque di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa, e comunque entro la data prevista di inizio del viaggio e/o locazione.

DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di forzata rinuncia al viaggio o locazione l'Assicurato dovrà darne immediata comunicazione telefonica alla Centrale Operativa e quindi, entro i termini e con i mezzi indicati all’articolo precedente, notificare il danno ad Europ Assistance, evidenziato sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri), specificando la causa dell’annullamento e indicando:
1) nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
2) n. di polizza;
3) certificato medico con la data dell’infortunio o dell’insorgere della malattia, diagnosi specificata e giorni di prognosi;
4) in caso di ricovero, copia della cartella clinica
5) in caso di decesso, il certificato di morte;
6) scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
7) ricevuta di pagamento del viaggio o locazione;
8) fattura dell’organizzazione viaggi relativa alla penale addebitata;
9) copia del biglietto annullato;
10) programma e regolamento del viaggio
11) documenti di viaggio (visti, ecc.)
12) contratto di prenotazione viaggio
Se la rinuncia al viaggio o locazione è dovuta a malattia o infortunio di una delle persone indicate al punto a) 1,2,3, la notifica dovrà riportare l’indirizzo ove sono reperibili tali persone. La mancata produzione dei documenti sopra elencati può comportare la decadenza del diritto all’indennizzo. Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio e/o locazione non utilizzati dall’assicurato, come condizione del rimborso.

PRECISAZIONE:
Tutte le prestazioni assicurative sono state qui riportate per consentire ai Signori viaggiatori di usufruire della garanzie. Per quanto qui non espressamente regolato, faranno fede gli originali dei contratti/polizze depositati presso gli uffici della Contraente. Effetti e delimitazioni sono riportati nelle Condizioni di Polizza che saranno consegnate unitamente ai documenti di viaggio.


CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE:

1. PREMESSA
NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO premesso che: il decreto legislativo n. 111 del 17.03.95 di attuazione della Direttiva 90/314/Ce dispone a protezione del consumatore che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. A d.lgs.111/95) il consumatore ha il diritto di ricevere copia del contratto di vendita del pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di garanzia di cui all’art.18 delle presenti condizioni generali. La nozione di pacchetto turistico (art. 2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti il tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno 1 notte: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico.

2. FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico è regolato oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto sia che abbia ad oggetto servizi da fornire sia in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni in quanto applicabili della L. 27.12.1977 n.1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95.

3. SCHEDA TECNICA
L’Organizzatore AVITUR OLBIA (SS) è in possesso di:
-LICENZA N. 56 DELL'ASSESSORATO AL TURISMO DELLA REGIONE SARDEGNA.
-Fideiussione Regione Sardegna n. 167.502574.64 Fondiaria.
-Polizza assicurativa per la responsabilità civile Compagnia ASSIMOCO n. 144/14/505382. Il presente catalogo é valido dal 01.02.2005 al 31.12.2005; tutti i prezzi sono espressi in Euro. Data di redazione del programma 10/01/2004 Il presente programma e' stato redatto in conformità alle disposizioni della Legge Regionale n. 13 del 13.7.88. Le fotografie generiche di spiagge o panoramiche rappresentano rigorosamente "scenari di Sardegna", ma talvolta non si riferiscono alla specifica località indicata a margine di ogni pagina. Fotografie: archivio Avitur. Tutti i consumatori che fruiscono dei servizi inclusi nel presente catalogo beneficiano automaticamente della polizza Europ Assistance, medico no-stop + bagaglio + annullamento viaggio con condizioni come pubblicate in catalogo. In caso di annullamento della prenotazione da parte del consumatore al di fuori delle ipotesi di cui al punto 7 e delle cause incluse dalla polizza Europ Assistance, Avitur addebiterà le seguenti penali al netto della quota di iscrizione o costo di gestione pratica mai rimborsabili: annullamenti comunicati fino a 30 giorni lavorativi (sabato escluso) prima della partenza penale 10%. Annullamenti comunicati da 29 a 21 giorni lavorativi (sabato escluso) prima della partenza penale 30%. Annullamenti comunicati da 20 a 11 giorni lavorativi (sabato escluso) prima della partenza penale 50%. Annullamenti comunicati da 10 a 4 giorni lavorativi (sabato escluso) prima della partenza penale 75%. Annullamenti comunicati da 3 a 0 giorni lavorativi (sabato escluso) prima della partenza penale 100%.

4. PRENOTAZIONI
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente direttamente o presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

5. PAGAMENTI
All’atto della prenotazione o all’atto della richiesta impegnativa dovrà essere versato un acconto del 25% del pacchetto; il saldo della prenotazione dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.

6. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante, diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra, alla data di redazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

7. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%, modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo, o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate verranno addebitati gli importi delle penali indicate nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo oltre al costo della quota di iscrizione o costo individuale di gestione pratica. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta.

8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo 7). Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l’organizzatore che annulla (ex. Art. 1469 bis n.5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7 comma 4° qualora fosse egli ad annullare.

9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza di trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e dei posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

10. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d. lgs. 111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui al 3° comma del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente 1° comma. L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza, diligenza e rispetto ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

13. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopracitate.

14. LIMITE DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose previsto dall’art. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ.

15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

16. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore, vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

17. FONDO DI GARANZIA
È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 D. lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: rimborso del prezzo versato; suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero Il fondo deve altresì fornire un immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999 (ai sensi dell’art. 21 n. 5 D. lgs. N. 111/95).

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
DISPOSIZIONI NORMATIVE: i contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

CONDIZIONI DI CONTRATTO: a tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5, art. 7; art. 8; art. 9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc. ) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.). Informativa ai sensi della legge. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L. 269/98.
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. Il rispetto dei bambini non conosce frontiere.

PRIVACY: si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e che il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.



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